Quadro normativo e responsabilità
La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge “Gelli-Bianco”) ha introdotto nel codice penale l’art. 590sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.
Ha inoltre introdotto l’obbligatorietà di sottoscrivere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per gli esercenti la professione Medico-Chirurgica, facendo chiarezza e distinguendo due casistiche.
Fattispecie di responsabilità
- La legge Gelli, all’art. 7, dispone che il Medico (esercente professione sanitaria) è responsabile ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilità extracontrattuale. In questo caso l’onere della prova è a carico del Paziente.
- La struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilità contrattuale e l’onere della prova di non essere responsabile, spetta alla struttura sanitaria.
- Come corollario ne consegue che, se un medico esercita la libera professione in propria struttura, o presso terzi con accordo diretto con il paziente (es. usufruendo di una struttura pubblica o privata per eseguire le prestazioni), è responsabile anche contrattualmente nei confronti del paziente.
Con la Legge Gelli il Medico è responsabile solo per colpa grave, solo se presta la sua attività in una struttura sanitaria (art. 9) prescindendo sia dal suo rapporto di lavoro (dipendente o libero professionista), sia dalla natura giuridica della struttura (pubblica o privata).
Linee guida
Le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali introdotte dalla Legge Gelli (art.6) sono il riferimento per le responsabilità: gli Operatori vengono esclusi dalla punibilità penale qualora il danno professionale sia stato causato da un comportamento aderente alle linee guida. La loro osservanza quindi esclude la responsabilità penale ma non una eventuale responsabilità civile.
Conclusioni
Responsabilità Civile
- Struttura sanitaria/poliambulatorio (pubblica o privata) –> responsabilità contrattuale + extracontrattuale –> obbligo di polizza “completa” (art. 10 c. 1)
- Medico Libero Professionista autonomo/studio associato –> responsabilità contrattuale + extracontrattuale –> obbligo di polizza “completa” (non per effetto della Legge Gelli ma per obbligo imposto ai liberi professionisti. DL 1138/2011 e DPR 137/2012)
- Medico (Libero Professionista o dipendente) che presta opera solo per conto di una struttura sanitaria (pubblica o privata) –> responsabilità extracontrattuale e solo colpa grave –> obbligo di polizza colpa grave/patrimoniale (art. 10 c. 3)
Caratteristiche delle polizze di Responsabilità Civile
Le polizze per singolo medico, come abbiamo visto, possono essere di due tipologie, per soddisfare le esigenze dei liberi professionisti e dei dipendenti, poiché le garanzie della prima includono anche quelle della seconda: Completa e Solo Colpa Grave.
Per complessità, rimandiamo ad altro articolo le polizze di RC per strutture sanitarie.
- Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata
- azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o dal suo Assicuratore
- azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S.
- Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata
- Danni derivanti dall’attività di sostituzione del medico di base e/o guardia medica
- copertura sulle prestazioni sanitarie erogate dall’Assicurato in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, telemedicina
- copertura sulle prestazioni sanitarie erogate dall’Assicurato in regime di libera professione presso Strutture Pubbliche e Private e di cui l’Assicurato stesso si avvalga nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente nonché attraverso la telemedicina
- copertura per violazione involontaria del Codice della Privacy
- Responsabilità Civile per colpa grave qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
La Legge prevede che debbano esservi due caratteristiche contrattuali presenti in polizza:
- Ultrattività (postuma) – Estensione nel caso di cessazione dell’attività – le polizze adeguate prevedono 10 anni (la Legge prevede 10 anni). Tale estensione compresa di default nella polizza prevede già in anticipo il premio da corrispondere se tale garanzia verrà attivata. La garanzia opera anche a favore degli eredi in caso di decesso dell’Assicurato
- Retroattività – le polizze migliori prevedonoda zero a illimitata (la Legge prevede almeno 10 anni), a scelta al momento della sottoscrizione, poiché è inutile pagare un premio maggiore se l’attività lavorativa è cominciata da meno di dieci anni.
Responsabilità Penale
Questa responsabilità è personale, quindi totalmente a carico del Medico.
Quindi come tutelarsi?
La Legge Gelli non fa menzione di protezione assicurativa in questo caso, poiché si preoccupa dei Terzi danneggiati (pazienti), non dei Medici stessi che dovranno provvedere autonomamente con apposita polizza di tutela legale.
Come funziona la polizza di Tutela Legale?
Essa non è una polizza risarcitoria, ma paga dei servizi per difendere gli assicurati nel caso di bisogno. Ad esempio spese per avvocato, spese di giustizia, spese di indagine e reperimento prove, spese per perizie, ecc.
In quali casi opera la polizza di Tutela Legale?
- Penale Colposo
- Penale Doloso (purché il Medico venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, poiché il dolo non è mai assicurabile)
Altre estensioni molto utili che è possibile inserire nelle polizze modulari sono:
- Danni extracontrattuali subiti o causati (quest’ultima opera in presenza della polizza di RC)
- Opposizione a sanzioni amministrative
- Chiamata in causa della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile
- Difesa Legale nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione a procedimenti disciplinari da parte del proprio Ordine Professionale/Autority
- Vertenze con il Datore di Lavoro di lavoro, compresa l’eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi
- Controversie con i fornitori o con i dipendenti
- Vertenze con i pazienti – clienti, incluso il recupero crediti
(articolo a carattere divulgativo; in nessun modo gli argomenti trattati costituiscono “consulenza” o possono essere interpretati come fonte precontrattuale o contrattuale)
Sei un Medico dipendente o libero professionista /studio associato?
Sei un Dirigente di una struttura sanitaria/poliambulatorio?